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61040
FRONTONE PU - Italy * Via Roma, 137
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Art. 1 COSTITUZIONE SEDE DURATA |
E’ costituita ai sensi dell’art.14
e seguenti del Codice Civile l’Associazione
Socio-Culturale-Storico-Ambientale “La Radica”. La sede dell’Associazione è in
Frontone (PU) e non potrà essere trasferita. Oltre alla Sede
Centrale, la stessa avrà anche Sezioni decentrate, in Italia ed all’Estero, costituite, con delibera del
Consiglio di Amministrazione, su richiesta di almeno dieci Soci residenti
nella o nelle località di una
specifica area omogenea. Le Sezioni non hanno autonomia giuridica
amministrativa e contabile. Le attività gestionali e finanziarie debbono
essere tutte ricomprese nel bilancio generale dell’Associazione. L’Associazione ha durata illimitata
e potrà essere indicata anche con l’abbreviazione “La Radica”. L’Associazione adotta il simbolo
riprodotto nel frontespizio del presente statuto.
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Art. 2 SCOPI e FINALITA’ |
L'Associazione
"La Radica" non ha scopo di lucro. La
stessa è stata costituita per rafforzare l'amicizia, la stima e le
possibilità di incontro tra quanti sentono l'appartenenza e l'amore per
specifiche aree d'origine o di adozione. L'Associazione
vuole pertanto, promuovere la crescita morale, sociale, culturale e solidale
dei propri Soci, della comunità locale e di tutti coloro che, per ragioni
diverse: lavoro, studio, turismo, malattia, hanno dovuto lasciare il Paese
d'origine ed emigrare in altre località, ma sono interessati e desiderosi di
mantenere, così come i loro discendenti, un continuo legame e rapporto con le
aree di origine e di quanti che, per soggiorno, studi, turismo, frequentano
tali aree. L'Associazione
persegue, in particolare, le finalità di:
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Art. 3 ATTIVITA’ |
Per esercitare la
propria attività, l’Associazione potrà:
Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per l’esercizio della
propria attività, l’Associazione può compiere anche operazioni mobiliari ed
immobiliari, acquistare immobili, promuovere, costituire e partecipare a
Società ed organismi diversi. Alla stessa è fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserva a
capitale, durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione e la
distribuzione non siano imposti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal
D.Lgs.460/97. |
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Art. 4 I SOCI |
I Soci
dell’Associazione si distinguono in:
Sono “Soci Fondatori”, quelli che hanno partecipato
all’atto costitutivo, e tutti quelli che hanno aderito all’Associazione entro
il primo anno di vita della stessa; Sono “Soci Sostenitori” singoli cittadini, Enti, Associazioni, Istituti, Scuole,
Università, Imprese, Società e quanti altri, pubblici e privati, che si
impegnano ad aderire per almeno un triennio e verseranno un contributo
aggiuntivo alla quota sociale ordinaria; Sono “Soci Partecipanti” tutti coloro che, singolarmente e giuridicamente,
vogliono annualmente aderire e partecipare agli scopi e alle finalità
dell’Associazione. Sono considerati Soci Partecipanti anche quegli Enti o
Associazioni che concorrono all’attività associativa con contributi e
finanziamenti occasionali. Tutte le ammissioni a Soci, sia presso la Sede Centrale che presso le
Sezioni Decentrate, debbono essere deliberate dal Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione. Per l’adesione avvenuta presso le Sezioni
Decentrate il Delegato di questa Sezione provvederà che tale adesione venga
ratificata dal Consiglio di Amministrazione. La titolarità di Socio si acquisisce solo dopo aver versato la quota
sociale. Sino a quando il Consiglio di Amministrazione non avrà deliberato la
costituzione della Sezione Decentrata con la sua area omogenea di competenza,
tutti i Soci, ovunque residenti, s’intendono ricompresi nella Sede Centrale
di Frontone. Stante la natura e le finalità dell’Associazione, ogni Socio può rendere
partecipe di tutte le attività della stessa il proprio coniuge, i propri
figli e nipoti discendenti.. Il recesso da Socio, senza nessuna
possibilità di richiedere o accampare diritti per le prestazioni e/o
incarichi prestati o sul patrimonio dell’Associazione, deve essere comunicato
almeno un mese prima della scadenza. Il mancato pagamento della quota sociale comporta la decadenza da Socio per
morosità e sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La riammissione del Socio, decaduto per
morosità, comporta l’adozione di tutti gli atti necessari per una nuova
adesione. Il Socio Fondatore, decaduto per morosità, potrà essere riammesso solo come
Socio Sostenitore o Partecipante. |
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Art. 5 QUOTE SOCIALI E DOVERI DEI SOCI |
Ogni Socio Fondatore, Sostenitore, Partecipante, è obbligato al versamento
della quota sociale. Tutte le quote potranno essere pagate anche per più anni.. La quota sociale potrà essere aggiornata periodicamente dal Consiglio di
Amministrazione e l’importo della stessa viene determinato in EURO. Di tutte le quote sociali e di ogni contributo, non finalizzato ed a
qualsiasi titolo versato, alla Sezione di riferimento spetta il 90%
dell’importo ed alla Sede Centrale il rimanente 10%. Alla Sede Centrale compete anche il 10%
delle quote versate dai residenti nell’area di riferimento di Frontone, che
comprende anche tutti i territori ove
non sono state costituite Sezioni Decentrate. Eventuali contributi raccolti per
iniziative o attività particolari svolte dalle Sezioni Decentrate, rimangono
di esclusiva competenza delle stesse. I Soci hanno inoltre il dovere di collaborare con l’Associazione ed i
propri organi statutari per il raggiungimento delle finalità stabilite e per
la migliore riuscita delle iniziative promosse, organizzate e sostenute
dall’Associazione stessa. Gli stessi si sentono altresì impegnati alla tenuta di comportamenti morali
irreprensibili, educativi, amichevoli e solidaristici per rappresentare
riferimento ed insegnamento verso le nuove generazioni. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte (D. Lgs.
4.12.1997 n°460). Il Socio che crea danno, materiale o morale, all’Associazione ed alla sua
immagine può essere espulso dalla stessa con delibera dell’Assemblea Generale. |
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Art. 6 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE |
Sono Organi
dell’Associazione:
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Art. 7 ASSEMBLEA GENERALE |
L’Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il
versamento delle quote sociali. Ogni Socio, se impossibilitato a partecipare,
può essere rappresentato dal Coniuge o dal Figlio/a che potranno godere delle
stesse prerogative riservate ai Soci sia per l’esercizio attivo e passivo.
Nel caso che il Coniuge o il figlio/a venissero nominati nel Consiglio di
Amministrazione e nelle Deputazione della
Sezione, gli stessi hanno l’obbligo di iscrizione diretta
all’Associazione. I Soci morosi possono regolarizzare il pagamento delle quote associative e
dei contributi, anche prima dello svolgimento dell’Assemblea purché il
versamento estingua per intero ogni pendenza. L’Assemblea viene convocata a mezzo di avviso scritto recapitato almeno 30
giorni prima della data fissata, con indicato il luogo, l’ora, il giorno, e
gli argomenti da trattare. La data di convocazione è fissata dal Consiglio di Amministrazione con 60
giorni di anticipo, per consentire la preparazione nelle Sezioni Decentrate,
opportunamente informate. L’Assemblea Generale dei Soci è convocata
tutti gli anni entro il mese di Agosto per:
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Art. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
Il
Consiglio di Amministrazione, che dura in carica tre anni, è l’organo di
gestione esecutiva dell’Associazione. E’ composto da un minimo di 5 ad un
massimo di 15 componenti, escluso il Presidente dell’Associazione, stabilito
dall’Assemblea e sempre rieleggibili. Tra gli stessi non vanno considerati i
delegati delle Sezioni che partecipano con il solo voto consultivo. Il
Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea Generale e provvede a
tutte le necessità dell’Associazione. Nomina
uno o più Vicepresidenti. Attua
i programmi, promuove iniziative, amministra i fondi, nomina e revoca il
Segretario Generale ed il Tesoriere dell’Associazione. Per
casi di urgenza o necessità può sostituire, in tutti gli atti, l’Assemblea
Generale, salvo ratificazione degli atti di competenza da parte
dell’Assemblea stessa. Purchè sia assicurata la copertura
finanziaria, il Consiglio può anche introdurre variazioni al Bilancio di
previsione nel corso dell’esercizio competente. Può
altresì cooptare nel Consiglio nuovi Consiglieri che rimarranno in carica
sino alla ordinaria scadenza del Consiglio stesso, sia in sostituzione dei
nominati sia per l’ampliamento del Consiglio di Amministrazione. Il
Consiglio può conferire incarichi professionali o di servizio, stabilire
rapporti coordinati di prestazioni e procedere alla liquidazione e al
pagamento di compensi e rimborsi. Il
Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni quadrimestre ed ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano tre componenti
o, se nominato, dall’Organo di Controllo Amministrativo dell’Associazione. Lo
stesso stabilisce e aggiorna le quote sociali. Convoca
l’Assemblea Generale stabilendone la data, l’ora, il luogo e l’ordine degli
argomenti da trattare. Delibera
l’ammissione dei Soci e l’appartenenza alla relativa sezione e ratifica
l’ammissione disposta dalle Sezioni Decentrate. Dichiara
la decadenza dei Soci per morosità e propone all’Assemblea l’espulsione di
soci resisi colpevoli materialmente e moralmente verso l’Associazione. In
caso di urgenza delibera, in sostituzione dell’Assemblea, provvedendo a
sottoporre a ratifica della stessa le decisioni assunte alla prima Assemblea
utile. Il
Consiglio delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del
Presidente. Di
tutte le riunioni del Consiglio, valide se presente la maggioranza dei
Componenti, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario verbalizzante. |
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Art. 9 IL PRESIDENTE |
Il
Presidente, nomato direttamente dall’Assemblea Generale, rappresenta tutta
l’Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Attua
gli indirizzi e le linee indicate dall’Assemblea. Rappresenta
legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca
e presiede il Consiglio di Amministrazione, nonché l’Assemblea Generale. Verifica
l’esatto adempimento dei deliberati del Consiglio Sovrintende
e cura le attività generali dell’Associazione, collabora e ratifica sia a
quella dell’area di Frontone che a quelle delle Sezioni Decentrate. Se
il Presidente è stato scelto tra i Soci Fondatori o Partecipanti deve, a pena
di decadenza, confermare l’adesione per almeno un triennio. Il
Presidente può essere affiancato da uno o più Vice Presidenti nominati dal
Consiglio di Amministrazione. |
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Art. 10 COMITATO SCIENTIFICO STORICO CULTURALE |
A
sovrintendere alle attività storiche e culturali dell’Associazione è preposto
il Comitato Scientifico Storico Culturale della “La Radica”. Il
Comitato, su proposta del Presidente dell’Associazione, è nominato dal
Consiglio di Amministrazione ed è composto da un massimo di cinque componenti
compreso il Presidente. Il
compito del Comitato, in primo luogo, è rappresentato dalla individuazione,
valutazione e coordinamento delle attività Storiche e Culturali promosse,
organizzate o comunque partecipate dall’Associazione. Il
Comitato ha altresì titolo ad intervenire su tutte le attività editoriali,
storiche e culturali. |
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Art. 11 LA DEPUTAZIONE DELLE SEZIONI DECENTRATE |
La Deputazione è l’organo esecutivo della Sezione
Decentrata dell’Associazione. Ad essa compete la responsabilità delle
iniziative e delle attività locali, nonché il coordinamento con le attività
d’ordine generale dell’Associazione. E’ composta da un massimo di cinque componenti, compreso il
Delegato. La Deputazione resta in carico un triennio ed è
rieleggibile. Propone al Consiglio l’accettazione dei nuovi Soci nella
Sezione; amministra le risorse finanziarie proprie della Sezione e quelle
riferite alle iniziative programmate e delegate dalla Sede Centrale. Cura la contabilità della Sezione ed invia annualmente alla
Sede Centrale il rendiconto sintetizzato delle Entrate, delle Uscite, nonché
lo stato patrimoniale e finanziario che saranno ricompresi, per conti
separati, nella contabilità generale dell’Associazione. E’ direttamente responsabile di eventuali manchevolezze o
dissesti finanziari per spese ed iniziative non precedentemente autorizzate
dagli organi centrali dell’Associazione. La deputazione delibera a maggioranza. In caso di parità
prevale il voto del Delegato. Di tutte le riunioni è redatto apposito verbale che,
sottoscritto dal Delegato e dal Segretario verbalizzante, viene conservato
agli atti della Sezione ed inviato in copia alla Sede Centrale
dell’Associazione. La Deputazione della Sede Decentrata è prevista anche per
l’area omogenea di Frontone. |
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Art. 12 IL DELEGATO DELLA DEPUTAZIONE |
Il Delegato, eletto ogni triennio direttamente da tutti i
Soci della Sezione Decentrata, è rieleggibile e rappresenta la Sezione
Decentrata. Esso coordina l’attività della Sezione, rappresenta il Presidente
in quella località, attua le direttive della Deputazione e degli organi
generali dell’Associazione. Convoca e presiede le riunioni della Deputazione. Il Delegato rappresenta anche il punto di riferimento
dell’area omogenea dell’Associazione per tutte le necessità della stessa. Partecipa a pieno titolo all’Assemblea Generale
dell’Associazione. Il Delegato della Sezione Decentrata è invitato alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipa con voto
consultivo. |
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Art. 13 SEGRETARIO GENERALE |
Il
Segretario Generale assiste il Presidente in tutte le riunioni collegiali e
svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. Cura
l’attuazione dei deliberati degli organi statutari. E’
responsabile verso l’Associazione della amministrazione generale
dell’Associazione medesima. Cura
la riscossione delle quote sociali e di tutte le Entrate, nonché il pagamento
delle spese autorizzate. Prepara
gli schemi di Bilancio, i programmi e le varie iniziative associative Esercita
ogni altra funzione che sia deliberata dagli organi collegali e/o disposta
dal Presidente. |
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Art. 14 CONTROLLO AMMINISTRATIVO |
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Art. 15 CONTABILITA’ E BILANCIO |
L’Esercizio
finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare. Inizia pertanto il
1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. L’Associazione
dovrà dotarsi di un Bilancio Preventivo e di un Bilancio Consuntivo,
predisposti dal Consiglio di Amministrazione con accuratezza e senso di
responsabilità. Il
bilancio Consuntivo dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
Generale entro il mese di Agosto dell’anno successivo a quello di competenza. Entro
lo stesso mese di Agosto, ma precedente l’anno di sua competenza, dovrà
essere sottoposto all’Assemblea il Bilancio e le iniziative preventivate per
l’anno successivo. Il
Bilancio di contabilità generale sarà suddiviso per conti di spesa che
tengano conto degli aspetti generali, funzionali ed anche dei singoli
progetti ed iniziative particolari dell’Associazione. Lo
stesso comprenderà, in appositi capitoli, i Bilanci e i Conti separati delle
Sezioni Decentrate che pur mantenendo contabilità separata per singole
Sezioni Decentrate, vengono ricompresi per sintesi nel Bilancio
dell’Associazione. L’Associazione
si avvarrà di un proprio Tesoriere ed i titoli di incasso e di spesa dovranno
comunque portare la firma del Segretario Generale e del Presidente o di un
componente il Consiglio di Amministrazione delegato direttamente dal
Presidente. La
quota sociale può essere incassata anche tramite Bonifico Bancario e/o Conto
Corrente Postale. |
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Art. 16 PATRIMONIO |
Il
patrimonio dell’Associazione è rappresentato dal fondo costituito con le
quote sociali, oltre che: a)
da ulteriori versamenti dei Soci, Enti, Privati,
Associazioni, Pubbliche Amministrazioni e di quanti interessati all’attività
dell’Associazione; b)
dai beni mobili ed immobili, titoli o rendite che per
qualsiasi titolo siano pervenuti all’Associazione; c)
dai proventi derivanti dalle attività ed iniziative
dell’Associazione in tutti gli ambiti; d)
dai contributi straordinari pervenuti a qualsiasi
titolo, ivi compresi riconoscimento servizi ed attività esercitate. Le
somme eccedenti i bisogni ordinari, fatte salve le previsioni per i futuri
esercizi, potranno essere investite in beni mobili, immobili e finanziari. Allo
scioglimento dell’Associazione, tutti i beni residui, mobili, immobili e
finanziari saranno devoluti a finalità educative sociali ovvero a fini di
pubblica utilità nel rispetto della disciplina stabilita dal D.Lgs 4 Dicembre 1997 n. 460, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. |
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Art. 17 RAPPORTI E COLLEGAMENTI |
L’Associazione,
nel pieno rispetto della propria autonomia culturale, organizzativa,
finanziaria e tradizionale, può ricercare e promuovere le più opportune forme
di collaborazione e d’intesa con altre istituzioni culturali,
socio-economiche, sportive, educative, solidaristiche, tecnico-scientifiche e
turistiche. La
stessa può considerarsi soggetto idoneo ed abilitato al recepimento di ogni
disposizione legislativa nazionale e plurinazionale che favorisca e sostenga
le iniziative previste dal presente statuto. |
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Art. 18 PROMOZIONE |
L’Associazione,
stante che la sua operatività è principalmente sviluppata nella Regione
Marche e per i Cittadini Marchigiani residenti all’Estero, come tale è
impegnata a sostenere e promuovere la cultura e le tradizioni della Gente
Marchigiana. |
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Art. 19 RAPPRESENTANZA |
L’Associazione
può anche rappresentare le esigenze e necessità degli Emigranti e delle loro
famiglie anche per l’attuazione delle Leggi Regionali sulla emigrazione ed
immigrazione e per i provvedimenti e iniziative previste dalla Legislazione
Marchigiana attuale e successive modificazioni ed integrazioni. |
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Art. 20 RINVIO |
Per
quanto non espressamente previsto nel presente statuto o in contrasto con le
norme regolamentari e legislative, si applicano le disposizioni del Codice
Civile Italiano. |
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