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61040 FRONTONE PU - Italy * Via Roma, 137

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  Art. 1

COSTITUZIONE

SEDE

DURATA

E’ costituita ai sensi dell’art.14 e seguenti del Codice Civile l’Associazione Socio-Culturale-Storico-Ambientale “La Radica”.

La sede dell’Associazione è in Frontone (PU) e non potrà essere trasferita.

Oltre alla Sede Centrale, la stessa avrà anche Sezioni decentrate, in Italia  ed all’Estero, costituite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su richiesta di almeno dieci Soci residenti nella o nelle  località di una specifica area omogenea. Le Sezioni non hanno autonomia giuridica amministrativa e contabile. Le attività gestionali e finanziarie debbono essere tutte ricomprese nel bilancio generale dell’Associazione.

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere indicata anche con l’abbreviazione “La Radica”.

L’Associazione adotta il simbolo riprodotto nel frontespizio del presente statuto.

 

Art. 2

SCOPI

e

FINALITA’

L'Associazione "La Radica" non ha scopo di lucro.

La stessa è stata costituita per rafforzare l'amicizia, la stima e le possibilità di incontro tra quanti sentono l'appartenenza e l'amore per specifiche aree d'origine o di adozione.

L'Associazione vuole pertanto, promuovere la crescita morale, sociale, culturale e solidale dei propri Soci, della comunità locale e di tutti coloro che, per ragioni diverse: lavoro, studio, turismo, malattia, hanno dovuto lasciare il Paese d'origine ed emigrare in altre località, ma sono interessati e desiderosi di mantenere, così come i loro discendenti, un continuo legame e rapporto con le aree di origine e di quanti che, per soggiorno, studi, turismo, frequentano tali aree.

L'Associazione persegue, in particolare, le finalità di:

§  favorire e promuovere incontri e dibattiti tra i Soci; tra questi e le diverse espressioni della società civile dei luoghi di residenza e delle aree di origine;

§  favorire la conoscenza della stessa e delle tradizioni locali;

§  favorire e promuovere iniziative per conoscere, valorizzare e tutelare l'ambiente naturale e le sue peculiarità;

§  stimolare, promuovere, pubblicare e diffondere ricerche e studi di natura storica, sociologica, economica, stirico-giuridica, nonchè quanto riferito alle consuetudini, agli usi locali, agli usi civici, alle proprietà collettive ed alle comunioni familiari;

§  promuovere iniziative di carattere sociale, mutualistico e solidaristico tra i Soci e tra questi e le comunità locali delle aree interessate;

§  favorire incontri e scambi socio-culturali tra tutti i Soci, le diverse località di residenza e di origine;

§  indire e organizzare incontri di studio, convegni, congressi, mostre, rappresentazioni teatrali, musicali, folcloristiche e di tradizioni popolari;

§  promuovere e gestire iniziative didattico-culturali;

§  divenire punto d'incontro tra le istituzioni locali, civili, religiose, volontaristiche, sociali, turistiche e sportive per cementare e rafforware l'amicizia, la stima e la reciproca conoscenza fra i soci residenti nelle diverse realtà italiane ed estere e i residenti nelle aree d'origine, di visita e soggiorno;

§  favorire l'interesse dei giovani alle problematiche delle aree rurali e montane.

Art. 3

 

ATTIVITA’

Per esercitare la propria  attività, l’Associazione potrà:

§  organizzare incontri e convegni sia in Italia ché all’Estero;  

§  costituire Sezioni rappresentative decentrate per organizzare iniziative e rappresentare  specifiche aree omogenee, sia in Italia che all’Estero;

 

§  promuovere, istituire Borse di Studio e premi di ricerca, stipulare accordi e commesse per temi specifici e particolari;

§  promuovere iniziative ed organizzare incontri di carattere sociale, ricreativi e del tempo libero;

 

§  organizzare missioni di studio, di ricerche, di promozione, visite guidate, gite o viaggi a scopo  culturale, sociale ed informativo;

§  organizzare un proprio Centro Studi e Documentazione,

§  assumere iniziative utili al coinvolgimento delle giovani generazioni in tutte le finalità dell’Associazione;

§  programmare ed effettuare iniziative didattiche e culturali sui problemi delle aree rurali e montane, degli antichi originari e dei residenti;

§  curare la pubblicazione di atti e documenti di conoscenza e di informazione, un periodico dell’Associazione, nonché stimolare altri mezzi o strumenti d’informazione,  di diffusione e di comunicazione;

§  realizzare ogni altra iniziativa che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento degli scopi statutari.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per l’esercizio della propria attività, l’Associazione può compiere anche operazioni mobiliari ed immobiliari, acquistare immobili, promuovere, costituire e partecipare a Società ed organismi diversi.

Alla stessa è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserva a capitale, durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs.460/97.

 

Art. 4

 

I SOCI

I Soci dell’Associazione si distinguono in:

§  Soci Fondatori;

§  Soci Sostenitori;

§  Soci Partecipanti.

Sono  “Soci  Fondatori”, quelli che hanno partecipato all’atto costitutivo, e tutti quelli che hanno aderito all’Associazione entro il primo anno di vita della stessa;

Sono “Soci Sostenitori” singoli cittadini, Enti, Associazioni, Istituti, Scuole, Università, Imprese, Società e quanti altri, pubblici e privati, che si impegnano ad aderire per almeno un triennio e verseranno un contributo aggiuntivo alla quota sociale ordinaria;

Sono “Soci Partecipanti” tutti coloro che, singolarmente e giuridicamente, vogliono annualmente aderire e partecipare agli scopi e alle finalità dell’Associazione. Sono considerati Soci Partecipanti anche quegli Enti o Associazioni che concorrono all’attività associativa con contributi e finanziamenti occasionali.

Tutte le ammissioni a Soci, sia presso la Sede Centrale che presso le Sezioni Decentrate, debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione.

Per l’adesione avvenuta presso le Sezioni Decentrate il Delegato di questa Sezione provvederà che tale adesione venga ratificata dal Consiglio di Amministrazione.

La titolarità di Socio si acquisisce solo dopo aver versato la quota sociale.

Sino a quando il Consiglio di Amministrazione non avrà deliberato la costituzione della Sezione Decentrata con la sua area omogenea di competenza, tutti i Soci, ovunque residenti, s’intendono ricompresi nella Sede Centrale di Frontone.

Stante la natura e le finalità dell’Associazione, ogni Socio può rendere partecipe di tutte le attività della stessa il proprio coniuge, i propri figli e nipoti discendenti..

Il recesso da Socio, senza nessuna possibilità di richiedere o accampare diritti per le prestazioni e/o incarichi prestati o sul patrimonio dell’Associazione, deve essere comunicato almeno un mese prima della scadenza.

Il mancato pagamento della quota sociale comporta la decadenza da Socio per morosità e sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La riammissione del Socio, decaduto per morosità, comporta l’adozione di tutti gli atti necessari per una nuova adesione.

Il Socio Fondatore, decaduto per morosità, potrà essere riammesso solo come Socio Sostenitore o Partecipante.  

   

Art. 5

 

QUOTE

SOCIALI

E

DOVERI

DEI SOCI

Ogni Socio Fondatore, Sostenitore, Partecipante, è obbligato al versamento della quota sociale.

Tutte le quote potranno essere pagate anche per più anni..

La quota sociale potrà essere aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione

e l’importo della stessa viene determinato in EURO.

Di tutte le quote sociali e di ogni contributo, non finalizzato ed a qualsiasi titolo versato, alla Sezione di riferimento spetta il 90% dell’importo ed alla Sede Centrale il rimanente 10%.

Alla Sede Centrale compete anche il 10% delle quote versate dai residenti nell’area di riferimento di Frontone, che comprende anche  tutti i territori ove non sono state costituite Sezioni Decentrate.

Eventuali contributi raccolti per iniziative o attività particolari svolte dalle Sezioni Decentrate, rimangono di esclusiva competenza delle stesse.

I Soci hanno inoltre il dovere di collaborare con l’Associazione ed i propri organi statutari per il raggiungimento delle finalità stabilite e per la migliore riuscita delle iniziative promosse, organizzate e sostenute dall’Associazione stessa.

Gli stessi si sentono altresì impegnati alla tenuta di comportamenti morali irreprensibili, educativi, amichevoli e solidaristici per rappresentare riferimento ed insegnamento verso le nuove generazioni.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte (D. Lgs. 4.12.1997 n°460).

Il Socio che crea danno, materiale o morale, all’Associazione ed alla sua immagine può essere espulso dalla stessa con delibera dell’Assemblea Generale.  

 

 

Art. 6

 

ORGANI

DELLA

ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

1)   l’Assemblea Generale dei Soci;  

2)   il Consiglio di Amministrazione;

3)   il Presidente dell’Associazione;

4)   il Comitato scientifico storico-culturale;

5)  la Deputazione di Sezione Decentrata;

6) Il Delegato della Sezione Decentrata.

 

 

Art. 7

 

ASSEMBLEA

GENERALE

L’Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni Socio, se impossibilitato a partecipare, può essere rappresentato dal Coniuge o dal Figlio/a che potranno godere delle stesse prerogative riservate ai Soci sia per l’esercizio attivo e passivo. Nel caso che il Coniuge o il figlio/a venissero nominati nel Consiglio di Amministrazione e nelle Deputazione della Sezione, gli stessi hanno l’obbligo di iscrizione diretta all’Associazione.

I Soci morosi possono regolarizzare il pagamento delle quote associative e dei contributi, anche prima dello svolgimento dell’Assemblea purché il versamento estingua per intero ogni pendenza.

L’Assemblea viene convocata a mezzo di avviso scritto recapitato almeno 30 giorni prima della data fissata, con indicato il luogo, l’ora, il giorno, e gli argomenti da trattare.

La data di convocazione è fissata dal Consiglio di Amministrazione con 60 giorni di anticipo, per consentire la preparazione nelle Sezioni Decentrate, opportunamente informate.

L’Assemblea Generale dei Soci è convocata tutti gli anni entro il mese di Agosto per: 

 

§  Approvare la relazione morale e definire le politiche dell’Associazione;

§  Esaminare ed approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo dell’Associazione;

§  Definire ed approvare il programma annuale delle attività sulla base degli indirizzi e delle linee operative indicate dal Consiglio di Amministrazione, dalle Sezioni e dai Soci;

§  Approvare eventuali modifiche statutarie;

§  Approvare regolamenti dell’Associazione e delle Sezioni;

§  Ratificare la costituzione di nuove Sezioni Decentrate;

§  Procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del  Presidente dell’Associazione e dell’eventuale Organo di controllo amministrativo;

§  Deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio secondo le Norme del D.L. 4.12.1997, n. 460;

§  Deliberare ogni provvedimento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

§  Deliberare su ogni provvedimento che per legge compete all’Assemblea.

 

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente dell’Associazione e verbalizzata dal segretario della seduta che può essere anche un Socio nominato dall’Assemblea.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, che può avvenire un’ora dopo della prima convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’Assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della Sede Sociale.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con la maggioranza dei voti dei Soci presenti e/o rappresentati.

 

 

 

Art. 8

 

CONSIGLIO

DI

AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica tre anni, è l’organo di gestione esecutiva dell’Associazione. E’ composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti, escluso il Presidente dell’Associazione, stabilito dall’Assemblea e sempre rieleggibili. Tra gli stessi non vanno considerati i delegati delle Sezioni che partecipano con il solo voto consultivo. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea Generale e provvede a tutte le necessità dell’Associazione.

Nomina uno o più Vicepresidenti.

Attua i programmi, promuove iniziative, amministra i fondi, nomina e revoca il Segretario Generale ed il Tesoriere dell’Associazione.

Per casi di urgenza o necessità può sostituire, in tutti gli atti, l’Assemblea Generale, salvo ratificazione degli atti di competenza da parte dell’Assemblea stessa.

Purchè sia assicurata la copertura finanziaria, il Consiglio può anche introdurre variazioni al Bilancio di previsione nel corso dell’esercizio competente.

Può altresì cooptare nel Consiglio nuovi Consiglieri che rimarranno in carica sino alla ordinaria scadenza del Consiglio stesso, sia in sostituzione dei nominati sia per l’ampliamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può conferire incarichi professionali o di servizio, stabilire rapporti coordinati di prestazioni e procedere alla liquidazione e al pagamento di compensi e rimborsi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano tre componenti o, se nominato, dall’Organo di Controllo Amministrativo dell’Associazione.

Lo stesso stabilisce e aggiorna le quote sociali.

Convoca l’Assemblea Generale stabilendone la data, l’ora, il luogo e l’ordine degli argomenti da trattare.

Delibera l’ammissione dei Soci e l’appartenenza alla relativa sezione e ratifica l’ammissione disposta dalle Sezioni Decentrate.

Dichiara la decadenza dei Soci per morosità e propone all’Assemblea l’espulsione di soci resisi colpevoli materialmente e moralmente verso l’Associazione.

In caso di urgenza delibera, in sostituzione dell’Assemblea, provvedendo a sottoporre a ratifica della stessa le decisioni assunte alla prima Assemblea utile.

Il Consiglio delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di tutte le riunioni del Consiglio, valide se presente la maggioranza dei Componenti, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

 

 

Art. 9

 

IL

PRESIDENTE

Il Presidente, nomato direttamente dall’Assemblea Generale, rappresenta tutta l’Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Attua gli indirizzi e le linee indicate dall’Assemblea.

Rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nonché l’Assemblea Generale.

Verifica l’esatto adempimento dei deliberati del Consiglio

Sovrintende e cura le attività generali dell’Associazione, collabora e ratifica sia a quella dell’area di Frontone che a quelle delle Sezioni Decentrate.

Se il Presidente è stato scelto tra i Soci Fondatori o Partecipanti deve, a pena di decadenza, confermare l’adesione per almeno un triennio.

Il Presidente può essere affiancato da uno o più Vice Presidenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 10

 

COMITATO

SCIENTIFICO

STORICO

CULTURALE

A sovrintendere alle attività storiche e culturali dell’Associazione è preposto il Comitato Scientifico Storico Culturale della “La Radica”.

Il Comitato, su proposta del Presidente dell’Associazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un massimo di cinque componenti compreso il Presidente.

Il compito del Comitato, in primo luogo, è rappresentato dalla individuazione, valutazione e coordinamento delle attività Storiche e Culturali promosse, organizzate o comunque partecipate dall’Associazione.

Il Comitato ha altresì titolo ad intervenire su tutte le attività editoriali, storiche e culturali.

 

Art. 11

 

LA

DEPUTAZIONE

DELLE

SEZIONI

DECENTRATE

La Deputazione è l’organo esecutivo della Sezione Decentrata dell’Associazione. Ad essa compete la responsabilità delle iniziative e delle attività locali, nonché il coordinamento con le attività d’ordine generale dell’Associazione.

E’ composta da un massimo di cinque componenti, compreso il Delegato.

La Deputazione resta in carico un triennio ed è rieleggibile.

Propone al Consiglio l’accettazione dei nuovi Soci nella Sezione; amministra le risorse finanziarie proprie della Sezione e quelle riferite alle iniziative programmate e delegate dalla Sede Centrale.

Cura la contabilità della Sezione ed invia annualmente alla Sede Centrale il rendiconto sintetizzato delle Entrate, delle Uscite, nonché lo stato patrimoniale e finanziario che saranno ricompresi, per conti separati, nella contabilità generale dell’Associazione.

E’ direttamente responsabile di eventuali manchevolezze o dissesti finanziari per spese ed iniziative non precedentemente autorizzate dagli organi centrali dell’Associazione.

La deputazione delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Delegato.

Di tutte le riunioni è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Delegato e dal Segretario verbalizzante, viene conservato agli atti della Sezione ed inviato in copia alla Sede Centrale dell’Associazione.

La Deputazione della Sede Decentrata è prevista anche per l’area omogenea di Frontone.

 

Art. 12

 

IL

DELEGATO

DELLA

DEPUTAZIONE

Il Delegato, eletto ogni triennio direttamente da tutti i Soci della Sezione Decentrata, è rieleggibile e rappresenta la Sezione Decentrata. Esso coordina l’attività della Sezione, rappresenta il Presidente in quella località, attua le direttive della Deputazione e degli organi generali dell’Associazione.

Convoca e presiede le riunioni della Deputazione.

Il Delegato rappresenta anche il punto di riferimento dell’area omogenea dell’Associazione per tutte le necessità della stessa.

Partecipa a pieno titolo all’Assemblea Generale dell’Associazione.

Il Delegato della Sezione Decentrata è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipa con voto consultivo.

 

Art. 13

 

SEGRETARIO

GENERALE

Il Segretario Generale assiste il Presidente in tutte le riunioni collegiali e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Cura l’attuazione dei deliberati degli organi statutari.

E’ responsabile verso l’Associazione della amministrazione generale dell’Associazione medesima.

Cura la riscossione delle quote sociali e di tutte le Entrate, nonché il pagamento delle spese autorizzate.

Prepara gli schemi di Bilancio, i programmi e le varie iniziative associative

Esercita ogni altra funzione che sia deliberata dagli organi collegali e/o disposta dal Presidente.

 

Art. 14

 

CONTROLLO

AMMINISTRATIVO

 

Per il controllo finanziario e/o di gestione l’Associazione potrà avvalersi dell’opera di un collaboratore esterno inscritto all’Albo Commercialisti o dei Revisori o di un esperto in Contabilità e/o Amministrazione Generale.

 

Art. 15

 

CONTABILITA’

E

BILANCIO

L’Esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare. Inizia pertanto il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

L’Associazione dovrà dotarsi di un Bilancio Preventivo e di un Bilancio Consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione con accuratezza e senso di responsabilità.

Il bilancio Consuntivo dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale entro il mese di Agosto dell’anno successivo a quello di competenza.

Entro lo stesso mese di Agosto, ma precedente l’anno di sua competenza, dovrà essere sottoposto all’Assemblea il Bilancio e le iniziative preventivate per l’anno successivo.

Il Bilancio di contabilità generale sarà suddiviso per conti di spesa che tengano conto degli aspetti generali, funzionali ed anche dei singoli progetti ed iniziative particolari dell’Associazione.

Lo stesso comprenderà, in appositi capitoli, i Bilanci e i Conti separati delle Sezioni Decentrate che pur mantenendo contabilità separata per singole Sezioni Decentrate, vengono ricompresi per sintesi nel Bilancio dell’Associazione.

L’Associazione si avvarrà di un proprio Tesoriere ed i titoli di incasso e di spesa dovranno comunque portare la firma del Segretario Generale e del Presidente o di un componente il Consiglio di Amministrazione delegato direttamente dal Presidente.

La quota sociale può essere incassata anche tramite Bonifico Bancario e/o Conto Corrente Postale.

 

Art. 16

 

PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato dal fondo costituito con le quote sociali, oltre che:

a)    da ulteriori versamenti dei Soci, Enti, Privati, Associazioni, Pubbliche Amministrazioni e di quanti interessati all’attività dell’Associazione;

b)    dai beni mobili ed immobili, titoli o rendite che per qualsiasi titolo siano pervenuti all’Associazione;

c)    dai proventi derivanti dalle attività ed iniziative dell’Associazione in tutti gli ambiti;

d)    dai contributi straordinari pervenuti a qualsiasi titolo, ivi compresi riconoscimento servizi ed attività esercitate.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari, fatte salve le previsioni per i futuri esercizi, potranno essere investite in beni mobili, immobili e finanziari.

Allo scioglimento dell’Associazione, tutti i beni residui, mobili, immobili e finanziari saranno devoluti a finalità educative sociali ovvero a fini di pubblica utilità nel rispetto della disciplina stabilita dal D.Lgs 4 Dicembre 1997 n. 460, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17

 

RAPPORTI

E

COLLEGAMENTI

L’Associazione, nel pieno rispetto della propria autonomia culturale, organizzativa, finanziaria e tradizionale, può ricercare e promuovere le più opportune forme di collaborazione e d’intesa con altre istituzioni culturali, socio-economiche, sportive, educative, solidaristiche, tecnico-scientifiche e turistiche.

La stessa può considerarsi soggetto idoneo ed abilitato al recepimento di ogni disposizione legislativa nazionale e plurinazionale che favorisca e sostenga le iniziative previste dal presente statuto.

 

Art. 18

 

PROMOZIONE

L’Associazione, stante che la sua operatività è principalmente sviluppata nella Regione Marche e per i Cittadini Marchigiani residenti all’Estero, come tale è impegnata a sostenere e promuovere la cultura e le tradizioni della Gente Marchigiana.

 

Art. 19

 

RAPPRESENTANZA

L’Associazione può anche rappresentare le esigenze e necessità degli Emigranti e delle loro famiglie anche per l’attuazione delle Leggi Regionali sulla emigrazione ed immigrazione e per i provvedimenti e iniziative previste dalla Legislazione Marchigiana attuale e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 20

 

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto o in contrasto con le norme regolamentari e legislative, si applicano le disposizioni del Codice Civile Italiano.

 

 

PRESENTAZIONE

STATUTO

C D A

MANIFESTAZIONI

 

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